La circolare Inps n. 66 del 9 giugno 2022 fornisce le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”, nonché le modalità di riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022, per gli iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2021, i titolari di imprese artigiane e commerciali, i soci di cooperative artigiane e i soci titolari di una propria posizione assicurativa devono versare i propri contributi, e quelli per i familiari collaboratori, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.
Il reddito imponibile è dato dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 145/ 2018, scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di Srl la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è data invece dalla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Nel caso in cui contribuenti abbiano diritto all’esonero contributivo, occorre indicare:
La rateizzazione è ammessa per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; per i liberi professionisti invece può essere effettuata sia sul contributo a saldo per l’anno di imposta 2019 che sul primo acconto relativo ai contributi 2022.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito, mentre le successive alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2022.
La compensazione tramite modello F24, che avviene solo con somme versate in eccesso al minimale e riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2021, è effettuata indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2021 e l'importo che si intende compensare.
L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente, indicato nelle colonne 22 e 36 del rigo RR, va richiesto come rimborso con separata istanza da presentare online sul sito Inps, nella sezione “Compensazione contributiva o Rimborso” .
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