In caso di accertamento fiscale per contributi INPS e premi assicurativi INAIL omessi, è possibile portare in deduzione, nell’anno d’imposta in cui avviene la notifica dell’atto, il 50% delle somme dovute. La restante quota deve essere rilevata in bilancio a titolo di accantonamento indeducibile ai sensi dell’art. 107, co. 4 del Tuir, poiché non incide sulla determinazione della base imponibile.
A darne notizia è l’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 102 del 5 dicembre 2018. Con il documento di prassi sono stati forniti interessanti chiarimenti circa la deducibilità, nel corso del periodo d’imposta di notifica del verbale di accertamento, dei maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL che sono stati accertati per annualità pregresse.
Il quesito riguarda la richiesta, da parte di una società, di poter portare in deduzione i componenti negativi, rappresentati da maggiori contributi previdenziali e premi assicurativi, accertati dall’INPS e dall’INAIL con provvedimenti notificati alla compagine sociale nel 2017 e relativi ai periodi d’imposta compresi tra l’1.10.2012 e il 31.10.2017.
L’ispezione congiunta dei due Istituti ha fatto emergere i maggiori contributi previdenziali INPS e i maggiori premi assicurativi INAIL che la stessa società non aveva correttamente calcolato e contabilizzato durante il predetto arco temporale. La contestazione, in particolare, attiene:
ai diversi contratti d’appalto stipulati dalla società che si sono rivelati, in realtà, vere e proprie somministrazioni di manodopera;
all’errata registrazione del Libro Unico del Lavoro delle voci retributive “Rimborso KM piè/lista” e “Trasferta Italia”, poiché la società non li aveva inclusi nell’imponibile fiscale, contributivo e assicurativo in assenza di idonea documentazione.
In un tal contesto, la società ritiene che sia possibile dedurre, nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2017, il 50% del debito accertato dall’INPS e dall’INAIL, con esclusione di sanzioni e interessi. A detta della società, un simile comportamento risulterebbe anche in linea con il principio di prudenza e certezza; ciò in relazione al fatto che gli importi dovuti non sono futuri ed eventuali ma attengono a un avviso di pagamento esecutivo, dunque certi nella misura.
In realtà, ricorda la società, sarebbe consentito portare in deduzione nell'esercizio 2017 il totale delle somme accertate a titolo di contributi INPS e assicurazioni INAIL. Tuttavia, in presenza di un contenzioso ancora in corso, reputa corretto, ai fini del rispetto dei principi di prudenza e certezza, portare in deduzione solo il 50% di dette somme.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate conferma quanto avanzato dalla società. È dunque possibile portare in deduzione la quota stimata di somme dovute definitivamente a titolo di contributi INPS e premi assicurativi INAIL, accertate per le annualità pregresse.
Al riguardo, segnala l’Agenzia delle Entrate, bisogna avere l’accortezza di rilevare l’ulteriore onere in bilancio a titolo di accantonamento, che corrisponde al restante 50%. Quest’ultima quota non incide sulla determinazione della base imponibile, essendo un accantonamento indeducibile ai sensi dell’art. 107, co. 4 del Tuir.
In definitiva, in applicazione del principio di derivazione rafforzata che, dal 2016, informa il bilancio ITA GAAP, la qualificazione e l’imputazione temporale dei maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL accertati per anni pregressi può trovare riconoscimento fiscale.
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