Contributi domestici, in scadenza il secondo trimestre 2019
Pubblicato il 04 luglio 2019
Secondo appuntamento del 2019 per il versamento contributivo dei lavoratori domestici. Infatti, i datori di lavoro sono chiamati a pagare i contributi INPS, entro il 10 luglio 2019, relativi al secondo trimestre “aprile-maggio-giugno”. La scadenza è interessata da un leggero rialzo dell’importo contributivo, poiché è cambiato in maniera positiva l’indice di variazione Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI). Per il periodo “gennaio 2017 – dicembre 2017” ed il periodo “gennaio 2018 – dicembre 2018” tale indice è risultato nella misura dell’1,1%.
Ma quanto bisogna versare quest’anno? Quali sono le modalità di pagamento? Ecco quello che c’è da sapere sul pagamento della seconda rata 2019 dei contributi domestici.
Contributi domestici, valori 2019
La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi del personale domestico è stabilita dall’art. 5, del Dpr. n. 1043/1971, che prevede quattro determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive.
In particolare:
- se l’orario di lavoro del collaboratore non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario fa riferimento a tre diverse fasce di retribuzione;
- se l’orario di lavoro è di almeno 24 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.
L’art. 2, co. 28, della L. n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) prevede per i rapporti di lavoro a tempo determinato – compresi quelli di lavoro domestico – un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Per quest’anno, quindi, i valori contributivi sono stati così determinati (senza contributo addizionale):
- retribuzione oraria effettiva fino a euro 8,06: importo contributo orario euro 1,42 (euro 0,36 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; euro 1,43 (euro 0,36 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre euro 8,06 e fino a euro 9,81: importo contributo orario euro 1,61 (euro 0,40 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; euro 1,62 (euro 0,40 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre euro 9,81: importo contributo orario euro 1,96 (euro 0,49 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; euro 1,97 (euro 0,49 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: importo contributo orario euro 1,04 (euro 0,26 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; euro 1,04 (euro 0,26 a carico del lavoratore) senza quota CUAF.
In caso, invece, di versamento del contributo addizionale, i valori contributivi vengono così rideterminati:
- retribuzione oraria effettiva fino a euro 8,06: importo contributo orario euro 1,52 (euro 0,36 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; euro 1,53 (euro 0,36 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre euro 8,06 fino a euro 9,81: importo contributo orario euro 1,72 (euro 0,40 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; euro 1,73 (euro 0,40 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- retribuzione oraria effettiva oltre euro 9,81: importo contributo orario euro 2,10 (euro 0,49 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; euro 2,11 (euro 0,49 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: importo contributo orario euro 1,11 (euro 0,26 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; euro 1,12 (euro 0,26 a carico del lavoratore) senza quota CUAF.
Contributi domestici, modalità di pagamento
I contributi possono essere pagati scegliendo una delle seguenti modalità:
- bollettino MAV precompilato inviato dall’Inps;
- circuito “Reti Amiche”;
- online, utilizzando la modalità “Pagamento immediato pagoPA” con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;
- Contact Center, telefonando al numero gratuito 803.164.
Contributi domestici, tempi di versamento
I contributi si pagano per trimestri solari, secondo il seguente scadenzario:
- I trimestre (gennaio-febbraio-marzo): dal 1° al 10 aprile;
- II trimestre (aprile-maggio-giugno): dal 1° al 10 luglio;
- III trimestre (luglio-agosto-settembre): dal 1° al 10 ottobre;
- IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre): dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.