La Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla sussistenza dell’obbligo di versare all’INPS la contribuzione per la maternità nel caso in cui un ente pubblico economico, trasformatosi in Spa e poi ulteriormente scomposto in più società a seguito della liberalizzazione del mercato, abbia corrisposto direttamente alle dipendenti l'indennità di maternità.
Per la Cassazione (sentenza n. 23845 dell’11 ottobre 2017) nel caso di specie occorre rifarsi al principio che informa la materia degli obblighi contributivi delle società partecipate da enti pubblici in forza del quale nessuna deroga all'ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali può discendere dall’origine di tali soggetti, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione - pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico (ex multis: Cass. 8591/2017; Cass. 4274/2016; 27213/2013).
D’altra parte non esiste, tra prestazioni e contributi, un nesso di reciproca giustificazione causale e ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni.
Infatti, la natura giuridica del contributo previdenziale è stata ritenuta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 10232/2003, una forma di obbligazione pubblica che vede I’obbligo del tutto svincolato da logiche corrispettive rispetto alla prestazione previdenziale di riferimento e che risponde alla realizzazione di un interesse pubblico il cui perseguimento costituisce il fine dell'Ente titolare della potestà impositiva.
In definitiva, quindi, la società nata dalla trasformazione dell’ente pubblico è tenuta a versare all’INPS la contribuzione per la maternità anche se ha pagato direttamente alle dipendenti la relativa indennità.
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