Contributi a fondo perduto, partite le erogazioni

Pubblicato il 23 giugno 2021

Via libera all’erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021) per le partite Iva già destinatarie degli aiuti del Sostegni-1. L’ufficializzazione è giunta con il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2021, che ha confermato l’avvio di 1,77 milioni di bonifici (pari a circa 5 miliardi di euro) i quali verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l'aiuto previsto dal primo Decreto Sostegni.

A questi bonifici poi vanno aggiunti - come anticipato - 38mila crediti d'imposta (pari a circa 166 milioni di euro), riconosciuti sempre in automatico agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione e che potranno così utilizzarlo in compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6941”.

Aiuti di Stato, a chi spetta?

Si ricorda, al riguardo, che il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

La comunicazione ufficiale arriva così a tranquillizzare i destinatari degli aiuti che si attendevano già l’erogazione da qualche giorno, in quanto il ministro dell’Economia Daniele Franco aveva indicato in audizione alla Camera che la data di partenza dei sostegni automatici avrebbe dovuto essere il 16 giugno così come l’apertura del canale telematico per le richieste dei contributi alternativi o integrativi che tengono conto del calo di fatturato e corrispettivi nei primi tre mesi dell’anno avrebbe dovuto essere il 23 di giugno.

Nei prossimi giorni è atteso il provvedimento delle Entrate che stabilirà la data di partenza per le richieste telematiche del secondo blocco di aiuti previsti dal “Decreto Sostegni-bis”.

Sostegno economico, come viene erogato?

Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo Decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo “6941” istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021.

Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

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