Cassa forense è intervenuta per fornire alcune precisazioni con riferimento alla disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2016 e che consente agli avvocati che vantino crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (compresi i crediti per gratuito patrocinio), di compensare tali somme, anche parzialmente, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali.
Precisamente, il comma 778 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015 espressamente prevede che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del T.U. in materia di spese di giustizia, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.
In particolare, l’Ente di previdenza degli avvocati chiarisce che la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, “è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense”.
Questo – spiega Cassa forense – può essere chiaramente desunto in considerazione del tenore letterale della norma, nonché dai lavori parlamentari, “anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al citato comma 778”.
La precisazione – si legge in una nota pubblicata sul sito della Cassa – “si rende doverosa a seguito di alcune imprecisioni e/o diverse opinioni personali circolate in ordine alla effettiva portata della norma, tali da poter ingenerare confusione tra gli iscritti, con possibili errori od omissioni nei versamenti dovuti alla Cassa e conseguenti danni alla propria posizione previdenziale”.
Si rammenta che la Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2015 ed è in vigore dal 1° gennaio 2016.
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