Contributi a Cassa Forense esclusi da compensazione crediti

Pubblicato il 16 gennaio 2016

Cassa forense è intervenuta per fornire alcune precisazioni con riferimento alla disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2016 e che consente agli avvocati che vantino crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (compresi i crediti per gratuito patrocinio), di compensare tali somme, anche parzialmente, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali.

Stabilità 2016, crediti con lo Stato compensabili con imposte

Precisamente, il comma 778 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015 espressamente prevede che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del T.U. in materia di spese di giustizia, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

Precisazione: esclusi i contributi dovuti a Cassa forense

In particolare, l’Ente di previdenza degli avvocati chiarisce che la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, “è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense”.

Questo – spiega Cassa forense – può essere chiaramente desunto in considerazione del tenore letterale della norma, nonché dai lavori parlamentari, “anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al citato comma 778”.

La precisazione – si legge in una nota pubblicata sul sito della Cassa – “si rende doverosa a seguito di alcune imprecisioni e/o diverse opinioni personali circolate in ordine alla effettiva portata della norma, tali da poter ingenerare confusione tra gli iscritti, con possibili errori od omissioni nei versamenti dovuti alla Cassa e conseguenti danni alla propria posizione previdenziale”.

Si rammenta che la Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2015 ed è in vigore dal 1° gennaio 2016.

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