Contribuente responsabile se non controlla l'operato del consulente

Pubblicato il 20 settembre 2024

Va escluso che il contribuente possa considerarsi esente da responsabilità per eventuali mancanze nel pagamento delle imposte, laddove non abbia adeguatamente vigilato sull'operato del commercialista cui erano affidate le incombenze fiscali.

Il medesimo contribuente, per escludere l'applicazione di sanzioni amministrative tributarie a proprio carico, è tenuto a dimostrare l'assenza di colpa.

Grava, ossia, sul medesimo la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Sanzioni amministrative tributarie e responsabilità del contribuente

Con ordinanza n. 25158 del 19 settembre 2024, la Corte di cassazione, Sezione tributaria, si è occupata di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, spiegando quando il contribuente può ritenersi esente da responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo.

La Corte di Cassazione, richiamando principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che il contribuente è tenuto a provare di aver vigilato e controllato l'operato del proprio professionista, non essendo sufficiente la semplice denuncia penale per condotta infedele del consulente.

In assenza di una vigilanza adeguata, in altri termini, il contribuente non può considerarsi esente da responsabilità per eventuali mancanze nel pagamento delle imposte.

Il caso esaminato

Nel caso esaminato, il contribuente, titolare di impresa individuale, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui erano stati accertati maggiori ricavi e recuperate IRPEF, IRAP e IVA oltre sanzioni e accessori.

Il contribuente, in particolare, aveva dedotto che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi era ascrivibile all'infedele comportamento del proprio consulente.

La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto le sue ragioni, ritenendo che le sanzioni tributarie non fossero dovute in quanto le violazioni erano ascrivibili al comportamento del commercialista e il contribuente aveva sporto denuncia nei confronti del medesimo.

L'Agenzia delle Entrate si era quindi rivolta alla Suprema corte, deducendo che il contribuente non poteva andare esente da responsabilità per i comportamenti assunti dal proprio consulente ove non avesse vigilato sul suo operato.

Per la ricorrente, inoltre, la proposizione della denuncia penale contro il professionista non era idonea, di per sé, a rimuovere la responsabilità del contribuente.

Consulente infedele? Culpa in vigilando del contribuente

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ribadendo che la responsabilità del contribuente non può essere esclusa solo per l'affidamento delle pratiche fiscali a un consulente, se non è dimostrata un'effettiva attività di vigilanza e controllo sull'operato del professionista.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso Questione Dibattuta Soluzione della Corte di Cassazione
Un contribuente, titolare di un'impresa individuale, aveva impugnato un avviso di accertamento per maggiori ricavi e imposte recuperate (IRPEF, IRAP e IVA) oltre sanzioni. Egli attribuiva le violazioni fiscali al comportamento infedele del proprio consulente, contro cui aveva sporto denuncia. Se il contribuente può ritenersi esente da responsabilità per il mancato pagamento delle imposte quando tali mancanze derivano dal comportamento infedele del commercialista incaricato, senza che vi sia stata adeguata vigilanza. La Corte ha stabilito che il contribuente non può considerarsi esente da responsabilità se non prova di aver vigilato sull'operato del consulente. La sola denuncia penale contro il professionista non è sufficiente a escludere la colpa del contribuente.
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