Contribuente inadempiente. Al riparo dalla “lista” con pagamenti in regola

Pubblicato il 04 ottobre 2014 Il mancato assolvimento da parte del contribuente, nel termine di sessanta giorni (art. 25, comma 2, Dpr n. 602 del 1973), dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione, porta all’iscrizione del nominativo dello stesso negli elenchi degli inadempienti e gli attribuisce, dunque, proprio l’appellativo di “soggetto inadempiente”.

Si tratta di una sorta di tutela per le amministrazioni pubbliche, che prima di pagare, a qualunque titolo, un importo superiore a 10mila euro verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di importo complessivo pari almeno alla suddetta cifra.

Il Consiglio di Stato intervenuto - con la sentenza n. 4694 del 15 settembre 2014 - a dirimere una controversia sorta tra un professionista ed Equitalia, ribadisce come solo pagando il debito con l’Erario il contribuente può mettersi al riparo dallo scomodo appellativo di “contribuente inadempiente” e ottenere, così, la cancellazione del proprio nome dalla lista degli inadempienti.

Nel caso di specie, infatti, a nulla sono valse le motivazioni del professionista che lamentava l'omesso preavviso di inserimento nella citata lista degli inadempienti, come pure la mancata proporzionalità fra debito tributario e credito vantato verso altre pubbliche amministrazioni.

Secondo la sentenza, ogni contribuente è tenuto al rispetto più assoluto delle regole se non vuole incorrere nel rischio di essere etichettato come soggetto inadempiente, dal momento che l’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, in materia di riscossione, prevede appunto rigidi formalismi nel rapporto tra creditori/debitori della Pa ed è sufficiente una cartella di poco superiore a 10mila euro non pagata per far scattare la qualifica di "contribuente inadempiente".

Ne deriva che chiunque riceve una cartella di pagamento per un debito iscritto a ruolo, dopo i 60 giorni di tempo concessi per il suo pagamento, vedrà filtrate le proprie parcelle indirizzate alla Pubblica amministrazione prima del loro pagamento.
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