E' impossibile notificare una cartella di pagamento al contribuente dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Questo, anche nel caso in cui la cartella sia notificata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione e, quindi, non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento.
Il divieto di notificare la cartella di pagamento a seguito del ricorso per l'ammissione alla predetta procedura concorsuale trova il suo fondamento, esclusivo o meno, non tanto nell'esistenza di un accertamento definitivo in ordine alla pretesa erariale quanto, piuttosto, nel dato formale dell'esistenza del procedimento e nell'inconfigurabilità di pregiudizi per l'Amministrazione finanziaria derivanti dall'operatività dello stesso divieto.
E' sulla base di tali assunti che la Corte di cassazione, con sentenza n. 13831 del 3 maggio 2022, ha accolto il ricorso avanzato da una Spa contro la decisione con cui la CTR aveva confermato una cartella esattoriale ad essa notificata a seguito di controllo formale della dichiarazione, per omesso versamento di tributi.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva ritenuto che l'atto impugnato fosse legittimo anche se la società era stata ammessa ad una procedura di concordato preventivo.
La contribuente si era rivolta alla Suprema corte proprio per contestare tale considerazione, ritenendo, ex adverso, che l'ammissione al concordato ostasse alla successiva notifica della cartella.
Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Quinta sezione civile della Cassazione, alla luce del disposto dell'art. 168 della Legge fallimentare, nella formulazione pro tempore vigente.
Tale disposizione - ha precisato la Corte - stabiliva che dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (oggi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa domanda) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Si tratta di una previsione che assolve a una duplice funzione:
Il divieto da essa disposto trova applicazione, sotto il profilo soggettivo, anche ai crediti tributari sorti prima dell'apertura della procedura, di tal ché pure i crediti dell'agente della riscossione devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titolo esecutivo.
In tale contesto, l'Erario, anche in assenza di previa notifica della cartella, può esercitare le prerogative spettanti ai creditori concordatari, ivi incluse quelle attinenti alla manifestazione del voto e alla eventuale opposizione all'omologazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".