E’ nulla la pattuizione con cui parte locatrice e parte conduttrice convengano, con controdichiarazione scritta contemporanea alla stipula del contratto di locazione, che il canone indicato nel contratto registrato debba essere modificato in aumento.
In dette ipotesi di illegittima sostituzione di un prezzo di locazione con un altro, l'effetto diacronico della sostituzione è impedito dalla disposizione normativa di cui all’articolo 13 della Legge n. 431/98, sicché sarà proprio la clausola successivamente inserita attraverso controdichiarazione, ad essere affetta da nullità, con perdurante validità di quella sostituenda - nella specie, il canone più basso - e dell'intero contratto.
Ed infatti, la previsione contenuta all’articolo 13, comma 1 della Legge citata secondo cui è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, restando, per contro, valido il contratto registrato nonché dovuto il canone apparente.
In detto contesto, il patto occulto, in quanto nullo, non può essere sanato dalla eventuale sua registrazione tardiva, in quanto quest’ultima costituisce solo un fatto extranegoziale, inidoneo ad influire sulla validità civilistica.
Nell’approfondimento, una disamina sulle recenti pronunce di legittimità e di merito in materia di patti occulti di locazione.
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