Contratto di solidarietà difensivo. Le equiparazioni per l’INPS
Pubblicato il 15 aprile 2015
Con messaggio n.
2526 del 13 aprile 2015, l’INPS ha comunicato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. 5226 del 2 marzo 2015, ha chiarito che vi è una
equiparazione del trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del
contratto di solidarietà difensivo, a quello corrisposto nell’ambito della
CIGS in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 9, Legge n.
223/1991 e dall’articolo 1, comma 2 terzo periodo, D.L. n.
726/1984, convertito in Legge n.
863/1984, ai sensi del quale il trattamento di integrazione salariale concesso nell’ambito di un contratto di solidarietà difensivo grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa Integrazione Guadagni.
Pertanto, alla luce di tale equiparazione, il Ministero ha ulteriormente chiarito. in merito a quesiti proposti dall’Istituto che:
- il
dato dimensionale utile alla verifica per l’accesso ai benefici della
mobilità può essere ricercato anche al momento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo in analogia a quanto ribadito nell’interpello n.
29 del 2012;
- è possibile riconoscere il
trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’articolo 3, comma 3, Legge n.
451/1994, anche ai lavoratori licenziati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui all’articolo 4, Legge n. 223/1991, avviata dall’impresa che non sia in grado di assicurare l’impiego dei lavoratori dichiarati in esubero e gestiti in medio tempore con il ricorso al contratto di solidarietà (si veda a tal proposito anche l’articolo 7 del DM n.
46448 del 10 luglio 2009, come modificato dall’articolo 1 del DM n.
85145 del 10 ottobre 2014).
Premesso quanto sopra, le Strutture territoriali dell’Istituto applicheranno i principi esposti a tutti i rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’INPS.