Contratto di prossimità non rappresentativo? Sì a esecuzione dopo diffida accertativa

Pubblicato il 04 aprile 2024

La valenza erga omnes - vale a dire nei confronti di tutti i lavoratori interessati - di un accordo sindacale di prossimità è configurabile solo se ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa.

Deve essere escluso, così, che possa attribuirsi rilievo, ai fini della determinazione delle obbligazioni contributive, all’accordo di prossimità che risulti carente del requisito della rappresentatività.

Va tenuto conto, altresì, del parametro evocato dall'art. 36 della Costituzione sulla giusta retribuzione.

Il caso esaminato dal Tribunale di Napoli

E' quanto ribadito dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nel testo della sentenza n. 1751 del 7 marzo 2024, nel pronunciarsi rispetto alla causa promossa da una società in opposizione dell'atto di precetto che un dipendente aveva notificato nei suoi confronti.

L'atto di precetto era stato azionato per crediti legati all’inquadramento e all’orario di lavoro, per come individuati sulla base di una diffida accertativa che l'Ispettorato del Lavoro di Perugia aveva notificato alla datrice.

Nell'opporsi all'esecuzione, la società aveva chiesto che venisse dichiarata l’inesistenza del diritto del lavoratore di procedere a esecuzione forzata per i crediti di cui alla diffida e al relativo verbale.

Nell'ambito della propria disamina, il Tribunale ha affrontato il tema della valenza degli accordi di prossimità, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto legge n. 138/2011.

La società opponente, infatti, lamentava che i funzionari dell'Ispettorato del lavoro avessero sostenuto che l'accordo di prossimità dalla stessa stipulato, sulla cui base erano state previste alcune deroghe in materia retributiva, fosse illegittimo e, quindi, irrilevante ai fini della determinazione delle obbligazioni contributive.

La datrice di lavoro, nel dettaglio, aveva applicato ai dipendenti un contratto collettivo nazionale (commercio Confsal) integrato dal sopra menzionato accordo di prossimità, firmato dalle stesse associazioni firmatarie del contratto nazionale, al fine di garantire maggiore occupazione, una fase di avviamento aziendale e la qualità del medesimo CCNL.

Accordi di prossimità, presupposti

L'accordo di prossimità - ha rammentato il giudice di merito - ha carattere eccezionale ed è configurabile solo in presenza di tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona.

Il suo carattere eccezionale è evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati.

Segnatamente, i presupposti di applicabilità sono così individuabili:

Il Tribunale napoletano, in materia di contrattazione collettiva di prossimità, ha richiamato i principi affermati dalla Corte di cassazione (sentenza n. 27764/2023) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 52/2023).

Ha ribadito, altresì, che, solo quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 8 del menzionato Decreto legge, è possibile distinguere il contratto collettivo ivi disciplinato e dotato di efficacia erga omnes da un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che non supera l'eventuale espresso dissenso di associazioni sindacali o lavoratori.

Con specifico riguardo alla riduzione di retribuzione stabilita da un contratto di prossimità, è stato puntualizzato come tale riduzione sia illegittima se essa non possa essere ritenuta definibile come “intervento di disciplina del rapporto di lavoro", posta la mancata contestualità tra la suddetta riduzione immediata e la riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali.

Retribuzione proporzionata e sufficiente

Richiamata, nella decisione, anche la sentenza di Cassazione del 2023 sul salario minimo costituzionale, vale a dire il salario pienamente rispettoso dei principi posti dall'art. 36 della Costituzione e, quindi, del diritto soggettivo a ricevere una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire all'individuo una esistenza libera e dignitosa.

Sentenza che, nella vicenda in esame, andava in favore del lavoratore, laddove puntualizzava che l'organo giudicante può motivatamente discostarsi dal CCNL, anche ex officio, qualora esso risulti in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost..

Contratto carente di rappresentatività? Applicazione illegittima

Nel caso esaminato, il Tribunale di Perugia, chiamato a pronunciarsi sulla diffida accertativa, aveva condivisibilmente argomentato che il CCNL del settore gas ed acqua stipulato dai sindacati confederali costituiva l'unica fonte provvista dei requisiti prescritti dalle disposizioni riportate.

In tale contesto, andava escluso che assumesse rilievo, ai fini della determinazione delle obbligazioni contributive, l’accordo di prossimità stipulato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 8 del Decreto legge n. 138/2011.

Di assorbente rilievo, in proposito, la circostanza che la disposizione richiamata consenta la stipula degli accordi aziendali/territoriali in questione alle sole organizzazioni comparativamente più rappresentative, condizione che non si era avverata nella vicenda in esame.

Il contratto collettivo applicato, in definitiva, era carente del requisito della rappresentatività.

Da qui il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy