Contratto di prestazione occasionale: le novità per i settori dei congressi, stabilimenti termali e parchi divertimento

Pubblicato il 04 agosto 2023

Arrivano dall’Inps opportuni chiarimenti ed istruzioni in merito alla disciplina del contratto di prestazione occasionale nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, oggetto di ampia rivisitazione dapprima con la legge di Bilancio 2023 e, successivamente, con il Decreto Lavoro.

L’argomento, trattato nel precedente articolo “Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale 2023” cui si rinvia, è di rilevante importanza per l’ampia platea degli operatori economici coinvolti e per le caratteristiche peculiari dei settori interessati, connotati da un andamento altalenante e stagionale del flusso di lavoro.

Prima di entrare nel vivo della circolare Inps n. 75 del 3 agosto 2023, di seguito un breve riepilogo degli interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi tempi.

Quadro normativo

Come accennato, la legge di Bilancio 2023 ha apportato, con l’art. 1, commi 342 e 343, significative modifiche alla disciplina del Libretto di Famiglia e del contratto di prestazione occasionale introdotta dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 in sostituzione delle prestazioni occasionali retribuite tramite voucher.

In particolare, è stato elevato per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale l’importo annuale di compenso erogabile alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio 2023, è pari a diecimila euro; la platea di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale è stata inoltre estesa a coloro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il precedente limite era stabilito a cinque lavoratori).

Per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il Decreto lavoro ha operato un’ulteriore apertura elevando la soglia economica di cui sopra da diecimila a quindicimila euro e quella occupazionale da dieci a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ambito di applicazione

Al nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria, come risultante dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese, una tra quelle contrassegnate dai seguenti codici Ateco 2007:

NOTA BENE: è in ogni caso vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi

Limite dimensionale ed economico

Come detto, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Lavoro a decorrere dal 5 maggio 2023 (entrata in vigore del medesimo decreto-legge) possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, mentre quelli part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno (vedi circolare Inps n. 107/2017).

Viceversa, gli apprendisti non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato, secondo quanto chiarito dall’Istituto con messaggio n. 2887/2017.

Per quel che concerne invece i limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, pari come si è detto a quindicimila euro, l’Inps chiarisce che la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

Aggiornamenti al servizio telematico

Il servizio Inps “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementato dal 9 agosto 2023 con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 sopra elencati.

Sanzioni

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera oggetto di violazione.

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