E' da considerare pienamente efficace la disdetta dal contratto di locazione inviata a mezzo PEC, anche nelle ipotesi in cui, da contratto, si richiede espressamente che il recesso avvenga mediate raccomandata a/r.
In via generale, infatti, la raccomanda postale può essere legittimamente sostituita dall'invio di una comunicazione di posta elettronica certificata (PEC)
Tra imprese, inoltre, le comunicazioni possono essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo.
Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 11808 del 12 aprile 2022, pronunciata in accoglimento del motivo di ricorso avanzato da una società in amministrazione straordinaria contro una sentenza di merito.
Tale ultima decisione era stata censurata per aver considerato inefficace la disdetta di un contratto di locazione immobiliare inviata a mezzo PEC e non secondo l'espressa previsione contrattuale, secondo la quale il recesso doveva avvenire con raccomandata a/r.
La Suprema corte ha giudicato fondata la doglianza della ricorrente, dopo aver preliminarmente osservato:
Nel caso esaminato, in definitiva, non era giuridicamente corretta la decisione del Tribunale di considerare inefficace la disdetta in quanto inviata a mezzo PEC, e non a mezzo di raccomandata a/r.
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