L'attestato di prestazione energetica (Ape), introdotto dal Dl n. 63/2013 al posto dell'attestato di certificazione energetica, non rientra tra gli atti soggetti a registrazione. Se dunque viene allegato in sede di registrazione del contratto di locazione, non viene gravato di imposta autonoma. Il chiarimento arriva dalla risoluzione n. 83/2013, dell'agenzia delle Entrate. Però, se viene chiesta la registrazione dell'Ape in modo volontario, dopo che è avvenuta quella del contratto di locazione, sorge l'obbligo dell'imposta fissa pari a 168 euro.
ATTESTAZIONE
DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Il D.L. 4giugno 2013, n. 63, convertito con legge n. 90 del 2013, ha dato
attuazione
alla direttiva Ue 2010/31 in materia di
prestazioni energetiche in
edilizia, apportando rilevanti modifiche al D.lgs. 192/2005, contenente
criteri
per ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici.
Il
riscritto articolo 6 del D.lgs. 192/2005 evidenzia l'inserimento nel
campo
edilizio dell'attestato di prestazione
energetica
(Ape) degli edifici, che sostituisce il
precedente attestato di
certificazione energetica, con il fine di fornire
informazioni, al proprietario-acquirente-locatario, in ordine alla
prestazione
energetica ed al grado di efficienza energetica degli immobili, nonché
del suo
miglioramento.
Ma l'Ape
si pone anche lo scopo di permettere ai cittadini
di valutare e confrontare edifici diversi e quindi di
scegliere
l’edificio in cui abitare anche in base alla prestazione energetica.
Infatti il
documento effettua una classificazione
degli edifici e attribuisce una classe energetica che può
spaziare da “A+” a “G”, dove la prima
identifica gli
immobili a maggior efficienza energetica mentre la seconda quelli con
meno
efficienza energetica.
A
differenza dell'attestato di qualificazione energetica – il quale si
pone come
strumento di controllo del rispetto, in sede di costruzione, dei
parametri atti
a migliorare le prestazioni energetiche - l'Ape deve essere rilasciato
solo da
esperti qualificati e indipendenti o da organismi dei quali dovranno
comunque
essere garantiti "la qualificazione e l'indipendenza".
Il rilascio
dell'Ape viene agevolato qualora si possieda un attestato
di qualificazione energetica in quanto viene previsto che il
certificatore
utilizzi e valorizzi l’attestato di qualificazione energetica esibito e quanto esso contiene.
In ogni caso,
gli attestati di certificazione energetica, rilasciati
prima del 6 giugno
2013, se in corso di validità, possono dispensare dal dover fare
richiesta
dell'Ape.
L'attestato
di prestazione energetica vale 10 anni a partire dal
suo rilascio ed è aggiornato a ogni
intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe
energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
QUANDO
SORGE L'OBBLIGO
In caso di
edifici esistenti, ove si dia luogo
ad
una vendita
un trasferimento
di immobili a titolo gratuito
una nuova
locazione
vige l'obbligo a carico del proprietario di produrre l'attestato di prestazione
energetica.
L'onere
sussiste sia per gli edifici che per singole unità immobiliari e
qualora
l'immobile non ne sia già provvisto.
Deve
trattarsi di edifici che abbiano un consumo energetico e che non siano
esclusi
dall'ambito di applicazione della certificazione energetica.
Sussiste, poi, l'obbligo di dotare di prestazione energetica alcune costruzioni a prescindere da un loro trasferimento, oneroso o gratuito, o da un nuovo contratto di locazione:
- nuovi edifici ossia costruiti in forza
di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività
rispettivamente
richiesto o presentata dopo l'8 ottobre 2005;
- edifici sottoposti a ristrutturazioni
importanti (art. 2, c. 1, lett. l-viciesquater, d.lgs.
192/2005) quali
interventi edilizi, in qualunque modo denominati, effettuati su oltre
il 25 per
cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo
di
tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.
Per quanto
riguarda i nuovi edifici, si specifica che l'Ape deve intervenire prima
del
rilascio del certificato di agibilità; l'onere di dotare l'immobile
dell'attestato è in capo al costruttore, sia esso committente della
costruzione
o società di costruzione che opera direttamente.
Con
riferimento alla locazione, è necessario sottolineare come l'obbligo
sorge per
una “nuova” locazione; pertanto ne sono esclusi i contratti che
rinnovano,
prorogano o reiterano un precedente contratto di locazione.
Si noti
che l'obbligo dell'Ape per l'atto di trasferimento titolo gratuito è
nato solo
con la conversione in legge del Dl 63/2013, cioè la legge n. 90/2013, e
quindi
opera a partire dal 4 agosto 2013.
In base a
quanto ora disposto nell'articolo 6 del D.Lgs 192/2005, è necessario
dotare
l'immobile di attestato di prestazione energetica nell'istante
in cui viene
posto in vendita, non potendo più attendere la stipula
dell'atto di
compravendita, in quanto sul proprietario vige l'obbligo di
fornire al
potenziale acquirente l'Ape già all'inizio della trattativa.
Analogamente,
per il caso della locazione, prima che avvenga la stipula del
contratto,
l'immobile deve possedere l'Ape, il quale andrà poi allegato all'atto,
pena la
nullità del negozio giuridico [1].
In
pratica, nei contratti di vendita o di nuova locazione nonché in quelli
di
trasferimento di immobili a
titolo gratuito deve essere inserita
espressa clausola che attesti che l'acquirente o il conduttore hanno
ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Infine,
viene posto l'obbligo di indicare, negli annunci commerciali di vendita
e
locazione di immobili, i parametri energetici dell'edificio o
dell'unità
immobiliare evidenziando la classe energetica corrispondente.
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[1] Si ha notizia, al momento della redazione dell'approfondimento, che il decreto legge “Destinazione Italia” prevede una modifica all'articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005, che elimina la sanzione della nullità per la mancata allegazione dell'Ape alla stipula dei contratti.
SANZIONI
Le sanzioni,
per le violazioni inerenti l'Ape, sono descritte
nell'articolo 15, D.lgs. n. 192/2005.
E' prevista una
sanzione amministrativa non inferiore a 3.000
euro e non superiore a 18.000 euro
↓
per la violazione dell'obbligo di dotare di Ape i nuovi edifici e quelli soggetti a ristrutturazioni importanti.
E' prevista una
sanzione amministrativa non inferiore a 3.000
euro e non superiore a 18.000 euro
↓
per la violazione dell'obbligo di dotare di Ape gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita.
E' prevista una
sanzione amministrativa non inferiore a 300
euro e non superiore a 1.800 euro
↓
per la violazione dell'obbligo di dotare di Ape gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione.
A carico del
responsabile dell'annuncio è posta la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro
e non superiore a 3.000 euro per la violazione dell'obbligo
di riportare i
parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione.
PROFILI
FISCALI DELL'ALLEGAZIONE DELL'APE AI
CONTRATTI DI LOCAZIONE
La
questione sopra chiarita dell'obbligo di allegazione in alcuni atti
dell'attestato di prestazione energetica assume dei risvolti
nell'ambito del
diritto tributario; in particolare il riferimento coinvolge l'imposta
di
registro e l'imposta di bollo da attribuire al contratto di locazione.
L'argomento
è stato affrontato dall'amministrazione finanziaria con risoluzionen. 83del 22 novembre 2013.
Il punto
di partenza è dato dal Testo unico dell'imposta di registro che, per
quanto
attiene agli allegati, prevede che coloro che provvedono a registrare
un
contratto di locazione hanno facoltà di allegare l'Ape che però, non
essendo un
atto soggetto a registrazione in quanto non contenuto nella Tariffa
allegata al
Tur, non paga una autonoma imposta di
registro.
Da un
punto di vista pratico si deve aggiungere che gli strumenti previsti
per la
registrazione telematica di tali atti – Locazioni web, Siria e Iris –
non
prevedono l'allegazione di documentazione.
Gli
utenti, però, possono presentare tali allegati in modalità cartacea
presso
l'Agenzia delle Entrate producendo la ricevuta di avvenuta
registrazione del
contratto di locazione: ciò, in ogni caso, non comporta l'esborso
dell'imposta
di registro.
Diverso è
il caso in cui il contribuente, in data successiva
alla registrazione del contratto, presenti
volontariamente l'Ape per effettuare la registrazione: ciò
produce l'applicazione dell'imposta di
registro in
misura fissa pari a 168 euro per il fatto che deve darsi
attuazione al
disposto dell'art. 8 del Tur, secondo cui la registrazione di un atto
può
essere chiesta, in qualsiasi momento, da chiunque vi abbia interesse,
pagando
la relativa imposta.
Passando all'imposta di bollo, l'allegazione
dell'Ape, in copia
semplice o in originale, come dichiarazione
sostitutiva di atto notorio è esente dal tributo.
Se,
invece, viene allegata al contratto di locazione copia dell'attestato
di
prestazione energetica con dichiarazione
di conformità all'originale da parte di un pubblico ufficiale,
va versata l'imposta
di bollo pari a 16 euro per ogni foglio.
QUADRO DELLE NORME |
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge n. 90 del 2013 - Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 22 novembre 2013 |
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