Contratto a tutele crescenti vs Legge 407/90
Pubblicato il 20 novembre 2014
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con
circolare n. 19 del 19 novembre 2014, ha operato un confronto tra il
contratto a tutele crescenti e la
Legge n. 407/90.
Innanzitutto la Fondazione evidenzia come l’articolo 12 del
DDL Stabilità 2015 sia contraddittorio attribuendo, da un lato, la natura di “
sgravio contributivo” alla riduzione del costo del lavoro per tre anni, e dall’altro lato, definendo la riduzione un “
esonero”
contributivo e, quindi, facendo presumere che non sia un’agevolazione contributiva ma una
riduzione strutturale del
costo del lavoro seppure temporanea.
La differenza che ne scaturisce non è neutra in quanto, se l’intervento dell’articolo 12 fosse qualificato come agevolazione contributiva, scatterebbero a cascata una serie di norme che fissano
condizioni stringenti per la relativa fruizione che la circolare elenca puntualmente.
La convenienza rispetto ad altre agevolazioni
Evidenzia, inoltre, la circolare n. 19/2014, che il DDL Stabilità per il 2015, nell’introdurre lo
sgravio triennale totale dei contributi, sopprime la
previsione agevolativa di cui alla Legge n. 407/1990 che esiste da quasi 25 anni e rimane una delle agevolazioni più richieste ed utilizzate dalle aziende che decidono di avviare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Viene ricordato, infine, che la Legge n. 407/1990 prevede che:
- in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in CIG da almeno ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di trentasei mesi;
- nell’ ipotesi che tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro.