Contratto a termine, nelle realtà complesse criteri alternativi di giustificazione
Pubblicato il 30 maggio 2013
La Corte costituzionale, con la
sentenza n. 107 del 22 maggio 2013, interviene sulla modalità con cui deve essere indicato il nome del dipendente sostituito in caso di stipula di contratto a termine per ragioni sostitutive, vista anche la mancanza di precise indicazioni nel decreto legislativo n.
368/2001 e l'orientamento della giurisprudenza che ha ritenuto comunque sussistente l'obbligo dell'indicazione per motivare anche la richiesta di una causale specifica.
I giudici, riconoscendo nella chiara indicazione della causa a giustificazione della sostituzione del personale assente la necessità del legislatore di imporre una regola di trasparenza, evidenziano come possano essere ammessi anche altri criteri alternativi di specificazione, rispetto a quello più “semplice ed idoneo” quale l'indicazione nominativa del personale sostituito.
Così, nel caso di aziende di notevoli dimensioni o di elevato numero degli avvicendamenti, il requisito della specificità è valido anche qualora siano indicati la corrispondenza numerica tra i lavoratori assunti con contratto a termine e quelli da sostituire. L'importante è che i criteri alternativi di specificazione siano sempre
“rigorosamente adeguati allo stesso fine e saldamente ancorati a dati di fatto oggettivi”.
La trasparenza della scelta deve essere scrupolosamente garantita, assicurando che la causa della sostituzione sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio.