Contratto a termine, nelle realtà complesse criteri alternativi di giustificazione

Pubblicato il 30 maggio 2013 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 del 22 maggio 2013, interviene sulla modalità con cui deve essere indicato il nome del dipendente sostituito in caso di stipula di contratto a termine per ragioni sostitutive, vista anche la mancanza di precise indicazioni nel decreto legislativo n. 368/2001 e l'orientamento della giurisprudenza che ha ritenuto comunque sussistente l'obbligo dell'indicazione per motivare anche la richiesta di una causale specifica.

I giudici, riconoscendo nella chiara indicazione della causa a giustificazione della sostituzione del personale assente la necessità del legislatore di imporre una regola di trasparenza, evidenziano come possano essere ammessi anche altri criteri alternativi di specificazione, rispetto a quello più “semplice ed idoneo” quale l'indicazione nominativa del personale sostituito.

Così, nel caso di aziende di notevoli dimensioni o di elevato numero degli avvicendamenti, il requisito della specificità è valido anche qualora siano indicati la corrispondenza numerica tra i lavoratori assunti con contratto a termine e quelli da sostituire. L'importante è che i criteri alternativi di specificazione siano sempre “rigorosamente adeguati allo stesso fine e saldamente ancorati a dati di fatto oggettivi”.

La trasparenza della scelta deve essere scrupolosamente garantita, assicurando che la causa della sostituzione sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy