Contratto a termine “assistito”, nullo se manca la causale

Pubblicato il 19 settembre 2019

Dopo i chiarimenti forniti in merito al contributo addizionale dovuto in caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato, giungono nuove precisazioni circa la possibilità di prorogare – di ulteriori 12 mesi rispetto alla durata massima (24 mesi) – il rapporto a termine presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, senza l’indicazione della relativa causale.

A far luce sulla questione ci ha pensato l’INL, con la nota n. 8120 del 17 settembre 2019.

Contratto a termine “assistito”, cos’è?

L’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 permette di poter instaurare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (cd. contratto a termine “assistito”). In caso di mancato rispetto della procedura descritta, nonché di superamento del termine stabilito nel contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Contratto a termine, la causale

Come noto, il “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni in L. n. 96/2018) ha disposto l’obbligo di indicare la causale che giustifichi l’apposizione del termine nel contratto per i rapporti di durata superiore a 12 mesi.

Quindi, per i rapporti a termine che superino la predetta durata, ma comunque non eccedono i ventiquattro mesi, è necessario indicare una delle seguenti condizioni:

Da notare che l’obbligo della causale sussiste anche se il limite di dodici mesi venisse superato da una successione di proroghe. Diversamente, qualora il contratto, anche se prorogato, non superi i dodici mesi l’obbligo della causale viene meno.

Contratto a termine “assistito”, il parere dell’INL

Secondo un orientamento già espresso in passato da parte dell’INL (nota n. 1214 del 7 febbraio 2019), non è possibile procedere alla stipula “assistita” in assenza di una causale nel contratto sottoposto all’ITL. Pertanto, sebbene l’intervento dell’ITL non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, non appare comunque ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative.

Allo stesso modo non si ritiene possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini previsti in caso di rinnovo, ossia:

Si ricorda, infine, che in caso di violazione dei predetti termini il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

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