Il ministero del Lavoro, con nota del 22 dicembre 2005, protocollo 3147, in risposta ad un interpello, chiarisce che l'azienda che assume un lavoratore con contratto a chiamata non ha diritto alle agevolazioni contributive previste per i disoccupati di lunga durata (legge 407/90). E' chiarito inoltre, che il lavoratore che beneficia dell'indennità di disponibilità, nei periodi di non lavoro, perde il diritto all'indennità di disoccupazione.
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