Contratti di sviluppo: adeguata la normativa secondo i canoni Ue

Pubblicato il 30 gennaio 2015 Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica di avere aggiornato, con decreto del 9 dicembre 2014 (“Gazzetta Ufficiale” n. 23 del 29.1.2015), le modalità per l’accesso, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni attraverso i contratti di sviluppo.

L'aggiornamento si è reso necessario per adeguare lo strumento dei contratti di sviluppo alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo 2014 – 2020.

Rispetto alla precedente normativa, sono stati inseriti specifici elementi di novità per rendere tali contratti più aderenti alla condizione del sistema imprenditoriale solcato da una profonda crisi economico-finanziaria: in questo modo i programmi di sviluppo saranno realmente in grado di incidere sullo sviluppo economico del Paese.

Oggetto

I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:
- programma di sviluppo industriale;
- programma di sviluppo per la tutela ambientale;
- programma di sviluppo di attività turistiche.

Il programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Beneficiari

I beneficiari delle agevolazioni previste dal decreto Mise sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo, "soggetto proponente", e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, "aderenti".

Investimenti produttivi

Con riferimento a progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo industriale e turistici, sono ammessi i seguenti tipi di investimento:

1. creazione di una nuova unità produttiva;
2. ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
3. riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
4. ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento;
5. acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa come acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente.

Domande

La data a partire dalla quale sarà possibile presentare la domanda di accesso alle agevolazioni sarà fissata con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
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