Semaforo verde per la fruizione dello sgravio contributivo ex art. 6 del D.L. n. 510/1996, connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, delle imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018. Per poter applicare lo sgravio contributivo, l’azienda interessata è tenuta a produrre la documentazione necessaria, consistente nell’esibizione del decreto direttoriale di ammissione al beneficio. La Struttura territoriale INPS competente, verificati i presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e ss.mm.ii. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".
A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 2732 del 17 luglio 2019, specificando che la lista dei nominativi di tutte le aziende ammesse al beneficio è contenuta nell’allegato al documento di prassi.
L’art. 6, co. 4 del D.L. n. 510/1996 prevede per i datori di lavoro che stipulino un contratto di solidarietà, per un periodo non superiore ai 24 mesi, una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
L’ammontare della riduzione è del 25% ed è elevata al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30%, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35% ed al 40%.
Ai fini operativi, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende interessate valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
Infine, specifica l’INPS, le operazioni di conguaglio devono avvenire entro il giorno 16 ottobre 2019.
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