Nel nostro ordinamento sono definiti contratti di solidarietà difensiva quegli accordi aziendali stipulati tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti al fine di mantenere inalterato il livello occupazionale.
I contratti solidarietà difensiva, possono essere di due diverse tipologie:
I contratti di solidarietà difensivi di tipo “B” sono disciplinati dall’art. 5, comma 5 del D.L. n. 148 del 20 maggio 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 19 luglio 1993, che ha esteso i contratti di solidarietà alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di CIGS.
Dell’istituto in questione possono beneficiarne i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato costituito in data antecedente alla procedura di mobilità ed al licenziamento plurimo per motivi oggettivi, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:
Per questa tipologia di contratti spetta un contributo pari al 50% della retribuzione persa (25% va al lavoratore e il restante 25% al datore di lavoro) e la durata massima è pari a 24 mesi.
Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 22095 del 13 giugno 2014 ha confermato che, per la solidarietà ex art. 5, comma 5, Legge n. 236/1993, la percentuale massima consentita di riduzione annua per ogni singolo lavoratore è pari al 50%.
Con tale nota, rinviando alla sua precedente nota prot. n. 8781 del 15 giugno 2009, il Ministero ha sostenuto che gli ispettori hanno l’obbligo, in sede di verifica, di rideterminare una riduzione oraria superiore al 50% per prevenire il rischio di distribuzioni arbitrarie e discriminatorie del ridotto orario di lavoro a carico di taluni dipendenti.
Per il Ministero del Lavoro, così facendo l’azienda dimostra di riuscire a far lavorare tutti i dipendenti con una percentuale di riduzione non superiore, per ciascuno, alla metà del normale orario di lavoro, fornendo una sorta di rassicurazione sulla sua solidità e tenuta.
Con l’art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, l'articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, è stato abrogato a decorrere dall’1 luglio 2016.
La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), all’art. 1, comma 305, ha previsto che “in attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 gennaio 2016, con la nota prot. n. 524, con l’intento di chiarire la novella legislativa ha precisato che:
Tuttavia, l’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà di tipo “B” rimane fissato al 30 giugno 2016, così come si evince dal Testo Unico degli Ammortizzatori Sociali che abroga l'articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, a far data dall’1 luglio 2016.
Per quanto concerne, poi, le risorse finanziarie, con la citata nota prot. 524/2016, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro ha specificato che saranno impegnate dapprima le risorse stanziate in ordine cronologico, procedendo quindi all’esaurimento dei residui degli anni precedenti, compresi i 140 milioni di euro autorizzati con l’art. 4, comma 1, D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109, e successivamente saranno impegnate le risorse, pari a 60 milioni di euro, previste dalla Legge n. 208/2015.
Per una completa trattazione dell’argomento si ricorda che il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 33 del 22 dicembre 2015, si è pronunciato in merito al regime contributivo previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà per i contratti di tipo “B” spettante all’azienda, qualora quest’ultima decida di erogarlo in favore dei lavoratori che in tal modo percepirebbero l’intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso (25% spettante all’azienda + 25% spettante al lavoratore).
Per la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, il contributo integrativo previsto in favore dei lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, nonché per quanto concerne gli adempimenti di carattere previdenziale e assistenziale.
Qualora l’accordo tra azienda e RSA/RSU preveda che la quota di contributo spettante al datore di lavoro sia devoluta da questi ai lavoratori, la stessa, in quanto corrisposta “in relazione al rapporto di lavoro”, concorrerà a costituire, invece, reddito da lavoro dipendente e costituirà base imponibile sia ai fini fiscali che ai fini contributivi.
Inoltre, nella medesima occasione, il Ministero ha sottolineato che il regime di contribuzione figurativa va riferito all’ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori.
Quadro delle norme |
Legge n. 863/84 Legge n. 223/1991 D.L. n. 148/1993, convertito dalla Legge n. 236/1993 D.L. n. 65/2015, , convertito dalla Legge n. 109/2015 D.Lgs. n. 148/2015 Legge n. 208/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. 8781 del 15 giugno 2009 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 33 del 9 agosto 2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. 22095 del 13 giugno 2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. 524 dell’11 gennaio 2016 |
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