Contratti di solidarietà, il recupero degli sgravi contributivi

Pubblicato il 27 aprile 2020

La procedura per il conseguimento dello sgravio contributivo di cui all’art. 6 del D.L. n. 510/1996, convertito in L. 608/1996 e ss.mm.ii., in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito in L. 863/1984, nonché dell’art. 21, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015, deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro.

L’INPS, in particolare, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e s.m.i. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".

A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 1750 del 24 aprile 2020, specificando che vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

Contratti di solidarietà, istruzioni Uniemens

Ai fini Uniemens, le imprese interessate dovranno esporre le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

Le operazioni di conguaglio, specifica infine l’Istituto Previdenziale, dovranno essere effettuate entro il 16 luglio 2020.

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