Contratti di solidarietà e gestione degli esuberi
Pubblicato il 22 dicembre 2014
Il Ministero del Lavoro è intervenuto sulla questione relativa ai contratti di solidarietà, con la
circolare n. 32 del 19 dicembre 2014 - a seguito della modifica dell’art. 7 del D.M. n.
46448 del 10.7.2009, rubricato “deroga ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della Legge 23 luglio 1991. n. 223”, ad opera dell’art. 1 del D.M. n.
85145 del 10.10.2014 - per chiarire che le procedure di
gestione degli esuberi con la
non opposizione dei lavoratori possono essere, eventualmente, attivate anche
in corso di contratto di solidarietà fuori dei casi di cui al citato articolo 7 del D.M. n. 46448.
Tuttavia - chiarisce la circolare ministeriale - tale modalità di gestione degli esuberi è riconosciuta:
- limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del Lavoro, sulla base delle
risorse finanziarie disponibili;
- per i soli casi in cui i predetti lavoratori siano stati sospesi dalle imprese da cui dipendono per l’attivazione di un programma aziendale di
ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi.
Posto quanto sopra, per il Ministero, le aziende sopra indicate, che presentano esuberi di personale gestibili con il
prepensionamento, possono procedere alla presentazione di un programma di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi in modo tale da essere inserite nella graduatoria per l'accesso alle risorse suddette e - medio tempore - stipulare
contratti di solidarietà con relativa richiesta di integrazione salariale anche per quei lavoratori che, avendone o maturandone i requisiti in corso di riduzione oraria, potrebbero accedere all'esodo per prepensionamento.
Quando saranno rese disponibili le risorse finanziarie e di conseguenza le posizioni per il prepensionamento, la società potrà estrarre dal bacino dei lavoratori in solidarietà solo i lavoratori in esubero prepensionabili ed inserirli nel programma di cassa integrazione per riorganizzazione o ristrutturazione in presenza di crisi - che dovrebbe concretamente prendere avvio solo in quel momento - in modo tale che sia soddisfatto il requisito indicato dall’art. 37, lett. b), Legge n. 416/1981, e consentire ai lavoratori di optare per l’anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia.
Tale sistema consentirebbe alle aziende di
gestire gli esuberi prima con un sistema di
riduzione dell'orario di lavoro non discriminatorio e poi con una gestione degli esuberi non traumatica in quanto lascia libero il lavoratore di
optare per la liquidazione anticipata della pensione di anzianità o di vecchiaia.