A seguito di quesito posto dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 8 del 12 febbraio 2016, ha chiarito che, se anche un contratto di prossimità fissi dei livelli retributivi diversi dal CCNL, tali retribuzioni non possono costituire base imponibile in deroga ai minimali contributivi.
D’altra parte, la norma non fa alcun riferimento alla possibilità di determinazione dell’imponibile contributivo e le intese ex art. 8, D.L. n.138/2011, esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono, quindi, interessare gli Istituti Previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.
L’interpello n. 8/2016 evidenzia, inoltre, che il mancato rispetto degli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile indicati dalle Leggi n. 338/1989 e n. 549/1995, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, non permette la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Infatti – come più volte ribadito dallo stesso Ministero - l’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi:
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