Contratti di prossimità e deroghe ai limiti quantitativi dei contratti a termine
Pubblicato il 03 dicembre 2014
Il Ministero del Lavoro, con la
risposta all’interpello n. 30 del 2 dicembre 2014, si è occupato della possibilità per la
contrattazione di prossimità, ex art. 8, D.L. n.
138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, di derogare ai
limiti quantitativi di utilizzo del
contratto a tempo determinato.
Il Dicastero ha, innanzitutto, evidenziato che:
- i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono derogare, con “specifiche intese”, alla disciplina legale e contrattuale collettiva solo nelle
materie elencate al comma 2 dell’art. 8 (e fra queste sono presenti anche i contratti a termine);
- l’intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche
finalità – che andranno chiaramente indicate nel contratto – e nel rispetto di alcune
condizioni.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si ricorda che le intese:
- devono essere
finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività;
- sono
subordinate al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
In conclusione, data la Dir.
1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – la quale prevede, tra l’altro, che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori – per la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, l’intervento della contrattazione di prossimità
non potrà comunque rimuovere del tutto i
limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una
diversa modulazione.