Con il Dlgs n. 36/2023 è stata riformata – dal 1° luglio 2023 - la disciplina dei contratti pubblici apportando modifiche all’imposta di bollo dovuta dall'appaltatore al momento della stipula di un contratto.
Un contribuente si pone il seguente interrogativo: in sede di registrazione dei contratti di appalto, è dovuta l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dal nuovo Codice dei contratti?
In discussione è l’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardante le disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto nonché la tabella, allegato I.4.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 446 del 9 ottobre 2023, dopo aver riepilogato le norme in materia, afferma come intento del legislatore, con la pubblicazione del decreto legislativo 36/2023, sia stato quello di semplificare le modalità di calcolo dell'imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
Pertanto, in base al suddetto articolo 18, comma 10, del codice, il pagamento dell'imposta in unica soluzione determinata sulla base della Tabella contenuta nell’allegato, cui l'appaltatore deve provvedere al momento della stipula del contratto, sostituisce l'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili.
Tale novità, come specificato nella circolare agenziale n. 22/2023, trova applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.
Per quanto riguarda le vicende successive del contratto, va detto che non sono contemplati altri versamenti da parte dell’aggiudicatario.
Le istruzioni per eseguire il versamento dell’imposta di bollo sono state fornite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013, mentre la risoluzione n. 37/E/2023 ha istituito i codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo tramite F24 ELIDE.
ATTENZIONE: Non è ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.
In conclusione, la risposta n. 446/2023 precisa che:
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