Nuove indicazioni per il personale ispettivo in caso di dubbi in ordine all’autenticità dei contratti certificati ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. In tali casi, infatti, è necessario richiedere alle Commissioni un riscontro in merito all’instaurazione e alla conclusione della procedura di certificazione esplicitando, allo stesso tempo, che resta impregiudicata, ove ne ricorra il caso, ogni ulteriore valutazione in ordine alla legittimità dell’organo di certificazione.
Ne dà notizia l’INL, con la nota n. 1981 del 4 marzo 2020, a seguito di numerosi casi in cui gli organi di certificazione hanno disconosciuto gli atti come propri.
Il personale ispettivo, laddove nutra il dubbio circa la veridicità del contratto certificato, ha l’obbligo di:
Inoltre, specifica l’INL, in sede di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, l’Ispettorato potrà verificare la sussistenza in capo all’organo di certificazione dei requisiti di legge. Quindi, nel caso in cui si verificasse la mancanza delle condizioni di legge, l’INL determinerà l’inefficacia del provvedimento di certificazione eventualmente adottato.
Se tali circostanze sono rilevate in sede di accertamento ispettivo, nel verbale di contestazione l’ispettore è tenuto a chiarire le ragioni che hanno portato a ritenere del tutto inefficaci i provvedimenti di certificazione, facendo appunto riferimento all’assenza dei requisiti prescritti dalla legge (ad es. il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi delle associazioni che hanno costituito l’ente bilaterale certificatore).
Tale indicazione, ancorché assente nel verbale, si ritiene vada esplicitata anche nel corpo dell’ordinanza ingiunzione.
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