Con circolare n. 9 dell’1 giugno 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative sulla vigilanza in presenza di contratti certificati, chiarendo quanto di seguito specificato.
Qualora la richiesta di certificazione sia già stata presentata al momento dell’accesso ispettivo ma il relativo procedimento non si sia ancora concluso, gli ispettori potranno svolgere la propria attività informando prontamente la Commissione di certificazione della pendenza dell’accertamento ispettivo.
Tale adempimento risulta funzionale alla sospensione del procedimento certificatorio in pendenza dell’accertamento ispettivo, prevista nella maggior parte dei regolamenti interni delle Commissioni onde favorire un opportuno coordinamento tra funzioni di controllo e certificatorie.
Al termine degli accertamenti, il personale ispettivo dovrà comunicare gli esiti alla Commissione, per consentirle di concludere il procedimento adottando le conseguenti determinazioni.
Qualora la verifica sia iniziata prima della presentazione dell’istanza di certificazione, l’organo ispettivo, non appena venga a conoscenza del deposito di un’istanza di certificazione, dovrà immediatamente informare la Commissione della pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione in conformità a quanto previsto dal rispettivo regolamento, continuando a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se necessario, adottando i relativi provvedimenti.
Anche in tal caso il personale ispettivo dovrà comunicare l’esito dell’accertamento alla Commissione.
Ricorda l’INL che qualora, al termine dell’attività di vigilanza, siano stati rilevati vizi riconducibili all’erronea qualificazione di un contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, il personale ispettivo deve far sì che il verbale conclusivo rechi, in relazione al disconoscimento dei contratti certificati (sia di lavoro che di appalto), l’espressa avvertenza che l’efficacia di tale disconoscimento - ovvero l’applicazione delle sanzioni ed eventuali altri effetti derivati - è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 276/03.
Se la Commissione non è nel territorio di competenza dell’Ufficio che ha condotto gli accertamenti, quest’ultimo deve delegare formalmente l’Ispettorato ubicato ove ha sede la Commissione, al deposito della richiesta di tentativo di conciliazione ed alla partecipazione alla relativa riunione, avendo cura di trasmettere una dettagliata relazione con allegata tutta la documentazione di interesse.
Solo dopo che il tentativo di conciliazione sia stato esperito infruttuosamente, l’organo di vigilanza potrà promuovere ricorso al giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c. o al TAR.
La decisione giurisdizionale di accoglimento del ricorso avrà effetto sin dal momento della conclusione del contratto solo nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica; mentre, in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà effetti dal momento in cui tale difformità abbia avuto inizio secondo quanto accertato in giudizio.
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