La Corte di Cassazione, sezione lavoro, dopo ampia disamina in argomento, coglie l’occasione per fare il punto sulle regole da applicare in tema contratti a termine dei docenti e del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata).
Ricorda innanzitutto che la disciplina di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, di cui al D.Lgs. 297/1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. 368/2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70 D.Lgs. 165/2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
Ed ancora, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 11 della Legge 124/1999, è illegittima, a far data dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della predetta Legge 124/1990 (commi 1 e 11), prima dell’entrata in vigore della Legge 107/2015, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi.
Ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione e l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime p.a., ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
E nelle predette ipotesi di illegittima reiterazione, deve ritenersi misura qualificata, proporzionata, effettiva e sufficientemente idonea a cancellare le conseguenze della violazione, la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali.
E sempre nelle predette ipotesi di reiterazione, l’avvenuta immissione in ruolo dei suddetti soggetti non esclude la proponibilità, da parte loro, della domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli eliminati per effetto dell’immissione in ruolo degli stessi, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore.
Infine – conclude la Corte con sentenza n.23866 del 23 novembre 2016 - qualora in caso di illegittima reiterazione, il personale docente ed Ata non venga stabilizzato e non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, ad esso va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi già affermati da codesto Collegio, Sezioni Unite, con sentenza n. 5072/2016 (indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dalla Legge 604 del 15 luglio 1966).
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