Il contrasto giurisprudenziale presupposto dal giudice – nel caso de quo afferente all'impugnabilità degli estratti di ruolo – è idoneo a costituire grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di giudizio, trattandosi nella fattispecie di questione su cui la stessa Corte di legittimità ha fornito soluzioni divergenti.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza n. 24489 depositata il 2 dicembre 2015, respingendo il ricorso di un soggetto avverso la disposta compensazione delle spese di lite in primo grado e secondo grado di giudizio.
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