La Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanza n. 736/1/2015 pronunciata il 21 dicembre 2015, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, nell’ambito di un giudizio su lite tributaria, relativamente al comma 7° dell’articolo 12 Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in materia di contraddittorio preventivo.
La disposizione in esame è stata censurata in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 111, e 117 della Costituzione, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto di ricevere copia del verbale con cui si concludono le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di 60 giorni per eventuali controdeduzioni, nelle sole ipotesi in cui l’Amministrazione abbia “effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività” del contribuente medesimo.
Detta previsione - secondo i giudici toscani - apparirebbe irragionevolmente discriminatoria in relazione a quei contribuenti che non hanno subito accesso o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività.
Gli atti di causa sono stati immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale a cui spetterà, ora, pronunciarsi sulla relativa questione.
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