Contraddittorio preprocessuale da garantire, salvo particolare e motivata urgenza
Pubblicato il 13 dicembre 2013
La notifica dell'avviso di accertamento non può avvenire nei confronti del contribuente prima che, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 della Legge n.
212/2000, siano decorsi – salvo casi di particolare e motivata urgenza - sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo; entro tale termine, da considerare perentorio e a garanzia del contribuente, quest'ultimo può comunicare osservazioni e richieste.
E' il principio ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della
sentenza n. 27831 depositata il 12 dicembre 2013 con riferimento ad una vicenda in cui una società contribuente si era opposta al recupero, da parte dell'agenzia delle Entrate, di un credito di imposta previsto dall'articolo 7 della Legge n.
388/2000 e fruito dalla Srl in ragione dell'incremento occupazionale.
Nella specie, la Suprema corte ha ritenuto che il diritto del contribuente al contraddittorio preprocessuale non fosse stato rispettato in quanto era stata erroneamente invocata una situazione d'urgenza.