Per l'amministrazione finanziaria non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. L'assunto è ribadito dalla Cassazione in occasione di un'ordinanza - 17426 del 30 agosto 2016 - emessa in merito alle garanzie previste dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
Richiamando la pronuncia 24823/2015 delle Sezioni Unite in tema di contraddittorio preventivo, la Corte spiega che: differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale obbliga il Fisco alle garanzie in oggetto - attivare il contraddittorio preventivo, a pena di nullità del provvedimento - solo ove tale obbligo risulti espressamente previsto.
Dunque, nell'ambito dei tributi non armonizzati (per cui non ha luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione) l'obbligo è solo nelle potesi di accessi, ispezioni o verifiche effettuate nei locali dove è esercitata l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
Ne consegue che in caso di controllo fiscale eseguito solo a seguito di acquisizione documentale – articolo 32 Dpr 600/1973 – l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.
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