In tema di diritti e garanzia del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12 comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – decorrente dal rilascio al contribuente medesimo della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo specifiche ragioni d’urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
E’ anche vero, tuttavia, che dette garanzie procedimentali trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Ciò poiché la peculiarità di tali verifiche, caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate nell'ambito di un giudizio con cui il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento.
La Corte ha escluso in particolare, sulla base della normativa nazionale, l’esistenza di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale, e cioè di un principio generale per il quale l’Amministrazione, anche in assenza di specifica disposizione, sia tenuta ad attivare, pena la nullità dell’atto, il contraddittorio endoprocedimentale ogni qual volta debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente.
La violazione del contraddittorio assume rilievo e determina l’annullamento del provvedimento – precisa ancora la Suprema Corte con ordinanza n. 7137 del 12 aprile 2016 – solo se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso e cioè, ove risulti che il contraddittorio, se vi fosse stato, avrebbe consentito al contribuente di addurre elementi difensivi non puramente fittizi e strumentali.
A tal proposito, il contribuente ha l’onere di addurre le ragioni che avrebbe prospettato qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.
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