Contraddittorio con nuove regole. Istruzioni operative

Pubblicato il 23 giugno 2020

Il Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 ha introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione: le disposizioni sono inserite nel nuovo articolo 5-ter del Dlgs 218/1997. L’ufficio è tenuto, a partire dal 1° luglio, in alcune ipotesi specificatamente individuate, ad invitare il contribuente a comparire prima di emettere un avviso di accertamento ai fini Iva o delle imposte dirette.

Il confronto anticipato con il contribuente assume un ruolo centrale nell’assicurare la corretta pretesa erariale e, in generale, nello spingere i contribuenti ad incrementare il proprio adempimento spontaneo, così da ridurre, conseguentemente, il tax gap.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17 del 22 giugno 2020, fornisce chiarimenti proprio sulla norma che, in relazione agli accertamenti notificati potenzialmente dal 1° luglio prossimo, obbliga allo svolgimento di un contraddittorio preventivo.

Nello specifico, si chiariscono l’ambito applicativo, le cause di esclusione dell’istituto, l’obbligo di “motivazione rafforzata” e la proroga dei termini.

Invito al contraddittorio, ambito applicativo e casi di esclusione

La norma è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

Con l’introduzione del nuovo obbligo, gli uffici devono, come prima cosa, verificare se, per lo specifico procedimento accertativo, sussista l’obbligo di avviare l’iter dell’adesione tramite invito al contraddittorio.

La nuova disposizione non modifica la finalità dell’accertamento; infatti, l’invito, sebbene obbligatorio, mantiene le “ordinarie” finalità di instaurazione del contraddittorio proprio per la definizione dell’accertamento.

In caso di mancato invito al contraddittorio, l’atto impositivo non è valido ma il contribuente deve dimostrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, eccetto i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di “partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento”.

E’ escluso l’obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell’ufficio:

Proprio con riferimento all’accertamento parziale, specifica l’Agenzia che diversamente da quanto previsto per le imposte dirette, per l’Iva è prevista l’esclusione dell’invito obbligatorio solo con riferimento agli accertamenti parziali basati su elementi “certi e diretti”, che non presuppongono ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni.

Vista la finalità della norma, che è quella di semplificare la pretesa tributaria tramite il potenziamento del confronto con il contribuente, l’Agenzia invita gli uffici ad attivare preventivamente il contraddittorio nei casi di determinazione della pretesa basata su elementi presuntivi, anche in riferimento alle imposte dirette.

Solo i casi di particolare urgenza ovvero di fondato pericolo per la riscossione possono legittimare l’ufficio ad emettere l’avviso di accertamento o rettifica senza rispettare l’obbligo di invito al contraddittorio.

Obbligo di “ motivazione rafforzata”

Nel caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio deve essere specificatamente motivato con riferimento “ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente”.

Infatti, non è sufficiente che gli uffici si limitino a valutare gli elementi forniti dal contribuente, ma dovranno essere argomentate in motivazione le ragioni del relativo mancato accoglimento.

Gli uffici sono invitati a dare specifico conto in motivazione della fondatezza o meno di quanto chiarito e prodotto dal contribuente in sede di contraddittorio anche nelle ipotesi di invito attivato facoltativamente.

Riguardo alla proroga dei termini, è stata aggiunta una nuova disposizione che sancisce che, in deroga allo Statuto del contribuente, qualora tra la data di comparizione (indicata nell’invito notificato al contribuente dall’ufficio) e quella di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di notificare l’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.

Per tale ragione, l’Agenzia raccomanda agli uffici di pianificare per tempo la notifica degli inviti, in modo da evitare, quanto possibile, l’attivazione dei contraddittori al sopraggiungere dei termini di decadenza accertativa.

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