La Corte costitizionale sulla mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente anche per le verifiche “a tavolino”: lacuna che va colmata dal legislatore.
La Consulta si è da ultima pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
L'articolo in esame, in particolare, disciplina gli accertamenti fiscali preceduti da accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, del contribuente (cosiddette "verifiche in loco").
Nel prevedere i diritti e le garanzie del soggetto sottoposto a tali accertamenti, la disposizione in parola impone all’amministrazione finanziaria uno specifico iter procedimentale, incentrato sulla garanzia del contraddittorio.
Il predetto iter, tuttavia, è prescritto solo nei casi in cui l’istruttoria sia stata realizzata accedendo ai locali di pertinenza del contribuente.
La CTR Toscana ha censurato l'art. 12 proprio per questo, nella parte, ossia, in cui esso non estende il diritto al contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modalità di accertamento in rettifica poste in essere dall’Agenzia delle Entrate, se effettuate tramite verifiche “a tavolino", vale a dire presso gli uffici dell’amministrazione, ovvero con i dati di cui essa ha la disponibilità, per le quali non è previsto un generale obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente.
Secondo il giudice rimettente, il sistema procedimentale tributario sarebbe caratterizzato da un’ingiustificata disparità di trattamento tra le verifiche precedute da accessi in loco e le cosiddette verifiche “a tavolino”.
Da qui l'asserita lesione dell’art. 3 Cost., evocato sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 47 del 21 marzo 2023, ha giudicato la questione sollevata come "inammissibile", dopo aver comunque riconosciuto come la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente risulti "distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale".
Per la Corte, il principio di partecipazione procedimentale del contribuente, anche se esprime una esigenza di carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite una propria sentenza.
E' compito del legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali richiamati, quello di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti.
Da qui la declaratoria di inammissibilità della questione della CTR Toscana, esigendo, il superamento dei dubbi di incostituzionalità, "un intervento di sistema del legislatore", intervento che garantisca l’estensione del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria.
Considerando, infatti, le plurime soluzioni possibili in ordine all’individuazione dei meccanismi con cui assicurare la formazione partecipata dell’atto impositivo, è necessario - conclude la Corte - "un tempestivo intervento normativo che colmi la lacuna evidenziata. Un intervento, peraltro, che porti a più coerenti e definite soluzioni le descritte tendenze emerse nella disciplina dei procedimenti partecipativi del contribuente".
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