Conto corrente condominiale non obbligatorio ma auspicabile

Pubblicato il 15 maggio 2012 Al fine di evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e quello dell’amministratore ed anche in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, è bene che l’amministratore di condominio medesimo provveda a “far affluire i versamenti di quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio”. L’apertura del conto non richiederebbe, per l’amministratore, le specifiche autorizzazioni dell’assemblea che, per contro, risultano necessarie nel caso dell’apertura di una linea di credito. Inoltre, il conto garantirebbe una “esigenza di trasparenza e di informazione” per tutti i condomini che intendano “verificare la destinazione dei propri esborsi” e “la gestione condominiale”.

E’ il parere fornito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 7162 del 10 maggio 2012, con cui viene espressamente riconosciuto che, in ogni caso, la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell’amministratore di condominio non costituisce irregolarità tale da comportare la revoca dell’amministratore medesimo.
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