Conto corrente senza prendere informazioni, libretto in assenza di liquidità, questionario antiriciclaggio mal compilato: sì al licenziamento disciplinare del dipendente di banca.
E' stata definitivamente confermata, in sede di Cassazione, la legittimità del licenziamento per giusta causa che una banca aveva intimato ad un proprio dipendente per una serie di addebiti disciplinari relativi alla apertura ed alla gestione, presso la filiale dove era preposto, di un conto corrente di una società.
Al bancario era stato addebitato, peraltro:
Il recesso era stato confermato sia in primo che in secondo grado e il dipendente si era rivolto alla Corte di cassazione.
Anche in questa sede, tuttavia, il ricorrente si è visto respingere le proprie doglianze.
Con ordinanza n. 3232 del 5 febbraio 2024, infatti, la Sezione lavoro della Suprema corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente e diffusamente motivato in ordine alle ragioni per cui il licenziamento era stato ritenuto legittimo.
Erano stati considerati sussistenti, in primo luogo, i vari addebiti lui contestati.
Nella decisione impugnata, inoltre, era stato correttamente motivato in ordine alla gravità delle condotte poste in essere dal bancario, figura apicale della filiale e, come tale, tenuto a conoscere la normativa applicabile, sia interna che esterna, relativa alle operazioni attuate.
La gravità delle condotte, peraltro, era stata riscontrata anche in relazione alla disciplina collettiva applicabile.
La Corte d'appello, ciò posto, aveva tratto, con coerenza, la logica conclusione che fosse integrata la giusta causa di recesso, e ciò in conformità con quanto disposto dall'art. 2119 del Codice civile.
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