Va esclusa la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione e giudicati nel medesimo procedimento.
Il reato continuato configura, infatti, un’ipotesi di “comportamento abituale”, come tale ostativa al riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 131-bis del Codice di procedura penale.
Difatti, lo sbarramento di cui al terzo comma di quest’ultimo articolo – ai sensi del quale “Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate” – opera anche nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della decisione n. 40650 depositata il 29 settembre 2016 ribadendo un principio già espresso dalla Suprema corte con sentenza n. 29897/2015.
Il caso specificamente esaminato dai giudici di legittimità – e per il quale è stata esclusa l’applicabilità della particolare tenuità del fatto - concerneva due omissioni di versamento di ritenute previdenziali di particolare tenuità, commesse dall’imputato in tempi diversi.
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