Contestazione disciplinare autonoma dall'imputazione penale
Pubblicato il 07 gennaio 2015
Con sentenza n.
13 depositata il 5 gennaio 2015, la Corte di cassazione ha precisato come la
contestazione dell'addebito disciplinare a carico del lavoratore subordinato
non sia assimilabile alla
formulazione dell'accusa nel processo penale.
La contestazione disciplinare, infatti, assolve esclusivamente alla
funzione di consentire al lavoratore che sia stato incolpato di
esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e va valutata, quindi, in modo
autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale a carico del lavoratore.
L'assoluzione penale non esclude la responsabilità civile
Conseguentemente, se sia stata emessa, in favore del lavoratore,
sentenza irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, ai sensi dell'articolo 654 del Codice di procedura penale, il discrimine tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della
rilevanza, in detta sede,
degli stessi fatti.
E' infatti ipotizzabile che questi ultimi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino
rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che
dall'assoluzione penale non discende l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice.