Contenzioso tributario Precisazioni tributi doganali

Pubblicato il 02 novembre 2016

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 156/2015, che dà attuazione alla delega fiscale in materia di revisione del contenzioso tributario e di incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, sono sorti alcuni dubbi anche in merito alle problematiche del contenzioso che interessano gli uffici doganali.

Così l'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 118196 del 28 ottobre 2016, fornisce alcune precisazioni in materia di contenzioso tributario avente ad oggetto tributi doganali, integrando le precedenti istruzioni diramate con la circolare 21/D/2015.

Gli aspetti salienti che vengono affrontati nella nota sono quelli che riguardano: l'assistenza tecnica, la determinazione degli interessi in presenza di una sospensione cautelare giudiziale, l’istituto del reclamo e della mediazione ed, infine, l’esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente.

Assistenza tecnica

La nota 118196/2016 precisa che gli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo possono prestare attività di assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie solo con riferimento alle controversie attinenti ai tributi doganali di cui all’art. 34 del TULD, mentre è esclusa da tale attività ogni altro tipo di tributo.

Ne deriva che, se in una controversia avente ad oggetto tributi diversi da quelli prettamente doganali, il contribuente dovesse essere assistito da uno spedizioniere doganale, dovrà essere eccepito, in giudizio, il difetto di “ius postulandi” di quest'ultimo.

Sospensione atto impugnato

Circa l'applicazione degli interessi in caso di sospensione dell'atto impugnato, si precisa che nel caso in cui sia stata disposta la sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto impositivo e il ricorso sia stato poi rigettato, il tasso di interesse da applicarsi per il periodo di sospensione è pari a quello previsto per la sospensione amministrativa, ossia il 4,50% su base annua.

Quando il contenzioso ha ad oggetto risorse proprie tradizionali, invece, il tasso di interesse di credito nelle ipotesi di sospensione cautelare giudiziale è quello previsto dall'articolo 112, paragrafo 2, del Codice Doganale dell'Unione.

Reclamo e mediazione

Confermando le indicazioni della circolare 21/D/2015 si ribadisce che gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da risorse proprie tradizionali possono essere oggetto di reclamo, ma sono esclusi dalla mediazione; può essere, invece, oggetto di reclamo e di mediazione l'Iva riscossa all'importazione.

Relativamente al caso della mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. Tale sanzione del 35% si applica sia nell’ipotesi di contestazione immediata della sanzione collegata al tributo, sia quando viene comminata la sola sanzione.

Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali ed Iva riscossa all'importazione, il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente.

È ribadito, inoltre, che le disposizioni relative all'istituto del reclamo e mediazione si applicano solamente rispetto ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2016.

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