Contante super-vigilato

Pubblicato il 19 aprile 2006

Per i professionisti chiamati alla collaborazione attiva con le autorità di vigilanza antiriciclaggio – dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, notai, avvocati, revisori contabili e tributaristi – scatteranno, da questo sabato, i nuovi vincoli di segnalazione (articolo 3 della legge 197/91 e articolo 9 del Dm 141/2006, che implicano la valutazione delle caratteristiche soggettive e oggettive della transazione), di registrazione delle operazioni sospette e di comunicazione delle violazioni alle norme sulla limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore, ex articolo 7 del Dlgs 56/2004, che concerne la rilevazione di infrazioni all’articolo 1 della legge antiriciclaggio n. 197/91. Tale ultimo obbligo è in vigore dal 14 marzo 2004, data di entrata in vigore del decreto 56/2004, che ha recepito la seconda direttiva comunitaria antiriciclaggio. L’impiego di somme che superano i 12.500 euro va comunicato, entro trenta giorni, al ministero dell’Economia, che raccoglie tutte le comunicazioni sulle infrazioni all’articolo 1 sopra richiamato.

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