Consulta sulla quarantena obbligatoria Covid: non limita la libertà personale

Pubblicato il 26 maggio 2022

La quarantena imposta alle persone risultate positive al Coronavirus è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione ma non la libertà personale.

E' quanto precisato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 127 depositata oggi, 26 maggio 2022.

La Consulta, in particolare, ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del Dl n. 33/2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), ossia della disciplina emergenziale con cui è stato disposto il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte a quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-Cov-19 ed è stato stabilito, altresì, che "salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265".

La questione in esame era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, a parere del quale il combinato disposto delle norme censurate risultava difforme rispetto a quanto sancito dall’art. 13 della Costituzione, non prevedendo che il provvedimento dell’autorità sanitaria, con il quale il malato è sottoposto alla cosiddetta quarantena obbligatoria, sia convalidato entro 48 ore dall’autorità giudiziaria.

Corte costituzionale: la quarantena limita la libertà di circolazione non quella personale

Secondo i giudici costituzionali, per contro, l’incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus, non viola la libertà personale.

L’obbligo di quarantena in esame, infatti, non è direttamente accompagnato da nessuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia.

E' da escludere - ha continuato la Corte - che la misura dell’isolamento sia in qualche modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, atteso che entrambe sono instaurate, o ripristinate, anche con l’impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale,

Per contro, la circostanza di avere contratto il virus Covid-19 non comporta valutazioni sulla responsabilità personale e sulla dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice.

Il fatto, quindi, che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a un provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che lo stesso, poi, venga convalidato dal giudice ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione.

In definitiva, la questione di legittimità in esame è stata ritenuta non fondata, in riferimento all’art. 13 Cost., "perché la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale".

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