Non è incostituzionale prevedere un obbligo contributivo a carico dell’avvocato che si sia iscritto a Cassa Forense in età avanzata, anche se sia altamente improbabile che lo stesso raggiunga i presupposti per conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità.
La Corte costituzionale ha respinto - dichiarando, in parte, non fondate e, in parte, inammissibili - le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 22, secondo comma, della Legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevate in riferimento agli articoli 3, 38 e 53 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo.
Le relative questioni erano emerse nell’ambito di un giudizio promosso da un avvocato, nei confronti di Cassa Forense, ai fini della declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui la Cassa gli aveva richiesto il pagamento di una rilevante somma, a titolo di contributi, interessi, sanzioni e penali, in ragione della tardiva iscrizione all’Ente di previdenza degli avvocati.
L’articolo 10 citato era stato censurato sull’assunto che, ai sensi del medesimo, l’avvocato iscritto a Cassa Forense, anche se titolare, come nella specie, di pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria della gestione INPS, fosse tenuto al versamento di un contributo percentuale sul reddito annuale secondo le stesse regole che si applicano nel caso in cui ad iscriversi sia un giovane avvocato, con asserita “disparità di trattamento”, stante l’applicazione della stessa disciplina a situazioni tra loro profondamente diverse.
Segnalata, a seguire, anche una regolamentazione diversa di situazioni analoghe con violazione del principio di eguaglianza. In particolare, il rimettente aveva lamentato che mentre l’avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa, è tenuto a contribuire al finanziamento di un trattamento previdenziale che non potrà verosimilmente percepire, “non essendo nelle condizioni, in ragione della sua età, di raggiungere i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia”, invece, l’avvocato pensionato della Cassa che rimane iscritto all’albo è tenuto a corrispondere la sola contribuzione solidaristica nella misura ridotta del 3 % del reddito annuale e matura, nel tempo, il diritto a due supplementi di pensione.
La Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto infondati i rilievi sollevati, giustificando e legittimando l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell’avvocato al suo regime previdenziale alla luce della connotazione solidaristica che caratterizza il sistema della Cassa medesima.
Per la Consulta, posto tale criterio solidaristico, il principio di ragionevolezza e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali “non risultano in sofferenza allorché l’accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto, quale l’iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica”.
Ad ogni modo – si legge nella decisione - l’avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa, che di fatto non possa accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia, “può in ogni caso maturare, dopo cinque anni di contribuzione, la pensione contributiva di vecchiaia, secondo quanto previsto dal Regolamento generale della Cassa”.
E tale prestazione “vale comunque ad escludere che la contribuzione versata senza la possibilità concreta di conseguire alcun trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità rimanga erogata “a vuoto”, posto che c’è comunque, anche in caso di iscrizione alla Cassa in età avanzata, “la possibilità concreta di conseguire una prestazione previdenziale di entità calcolata con il sistema contributivo”.
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