Consulta, rigettate le questioni di legittimità dei Dl Covid

Pubblicato il 22 ottobre 2021

Le disposizioni del Decreto legge n. 19/2020 non hanno conferito, al Presidente del Consiglio dei ministri, una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell’art. 78 Cost.

Tali norme, difatti, hanno unicamente attribuito, allo stesso, il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati.

Al Presidente del Consiglio attribuite solo funzioni attuative non legislative

È stata depositata oggi, 22 ottobre 2021, la sentenza n. 198 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in ordine agli artt. 1, 2 e 4 del DL n. 19/2020, riguardanti l’adozione, mediante Dpcm, di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid.

Nella specie, la Consulta ha sottolineato come tale Decreto legge, lungi dal dare luogo a un conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio si sia limitato ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche previste.

Al Premier, ossia, non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del medesimo Dl, da esercitare mediante atti di natura amministrativa.

Il contenuto tipizzato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri smentisce, quindi, l’ipotesi di attribuzione di potestà legislativa da parte del decreto-legge Covid.

Difatti, risulta rispettato quanto affermato, dalla Corte costituzionale, a proposito dell’individuazione delle fonti primarie, vale a dire che, “in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo, una siffatta individuazione può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale”.

Nella medesima decisione, la Consulta ha invece giudicato inammissibili le questioni avanzate dal medesimo giudice per quel che concerne gli artt. 1, 2 e 3 del DL n. 6/2020, ritenendole non applicabili al caso concretamente esaminato.

Tutte le questioni di costituzionalità erano state sollevate nell’ambito di una causa attivata da un cittadino che era stato sanzionato per essere uscito dall’abitazione durante il lockdown di aprile 2020, in violazione del divieto stabilito dalla legislazione emergenziale.

Il contenuto della decisione era già stato anticipato con comunicato dell’Ufficio stampa della Corte lo scorso 23 settembre.

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