La Consulta ha giudicato come inammissibili e, in parte, non fondate, le questioni di legittimità costituzionale lei sottoposte con riferimento alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, quale risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 18/2015 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati).
Tra queste, anche la questione concernente la previsione che abolisce il filtro di ammissibilità delle azioni di risarcimento dei danni nei confronti dei magistrati, previsione ritenuta dal tribunale rimettente, il Tribunale di Genova, non giustificabile nel richiamo alle pronunce della Corte di Strasburgo o di quelle della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché posta in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della irragionevolezza, nonché dell’attuazione del giusto processo, integrando un ulteriore vulnus all’articolo 111 della Carta costituzionale.
Sul punto, la Corte costituzionale – sentenza n. 164 del 12 luglio 2017 - ha fatto riferimento ai principi affermati dalle Corte europee relativi alla giustiziabilità della pretesa risarcitoria del danneggiato, di equivalenza e di effettività, sottolineando come i medesimi - pur se non immediatamente e specificamente pretensivi dell’abolizione del cosiddetto "filtro di ammissibilità” – abbiano rappresentato “un considerevole mutamento del quadro normativo di riferimento in tema di responsabilità civile dello Stato e del giudice, finendo inevitabilmente per ispirare e permeare l’intervento riformatore, sul punto, della legge n. 18 del 2015”.
Così, nel bilanciamento operato tra due interessi contrapposti, ossia, da un lato, il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da un provvedimento giudiziario ad ottenere il ristoro del pregiudizio patito, e, dall’altro, la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, a tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura, il legislatore della riforma è intervenuto prevedendo “una più netta divaricazione tra la responsabilità civile dello Stato nei confronti del danneggiato − che le istituzioni europee chiedevano con forza di espandere − e la responsabilità civile del singolo magistrato”.
Ed è in questo contesto di rinnovato bilanciamento normativo, rimesso alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della ragionevolezza, che si colloca la scelta legislativa di abolizione del cosiddetto “filtro di ammissibilità”, ritenuta funzionale al nuovo impianto normativo, “specie se riguardata alla luce dei già ricordati principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".