Truffa aggravata. Consulta: no a interdittiva automatica

Pubblicato il 02 agosto 2021

Corte costituzionale: illegittima l’interdittiva antimafia automatica in caso di condanna per il delitto di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche o ai danni dello Stato.

La Consulta, con sentenza n. 178 del 30 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, lettera d), del DL n. 113/2018, che, a modifica dell’art. 67, comma 8, del Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), ha aggiunto la truffa aggravata ai delitti dell’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale per i quali la condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, fa scattare la comunicazione di interdittiva antimafia.

Interdittiva antimafia, misura sproporzionata 

Secondo la Corte costituzionale, non si può far discendere automaticamente, da una condanna per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l’incapacità ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni, trattandosi di un delitto che, di per sé, non è indice di appartenenza a un’organizzazione criminale.

Il reato di truffa, a differenza dei delitti più gravi indicati nell’articolo 51 del Codice di procedura penale, non ha natura associativa, non richiede la presenza di un’organizzazione ed è punito con pene più lievi.

Ne discende la sproporzione della misura in oggetto rispetto al contrasto all’attività mafiosa, sproporzione capace di provocare danni elevati alla libertà di iniziativa economica.

In via conseguenziale, la Corte ha esteso l’illegittimità costituzionale della previsione che inserisce il delitto di truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico, tra i reati produttivi dei medesimi effetti interdittivi.

Anche in questo caso – si legge nella decisione - si tratta di un reato punito con pene più lievi rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, rispetto al quale, dunque, la scelta legislativa è ancora più sproporzionata ed eccessiva.

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