La Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in riferimento all’articolo 14, primo comma, del D. Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), sulla non deducibilità dell’IMU, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi.
La norma in oggetto era stata censurata nella sua formulazione originaria ai sensi della quale era prevista, per le imprese, l’integrale indeducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dalle imposte erariali sui redditi.
Le questioni sono state esaminate nella Camera di consiglio di ieri, 19 novembre e, in attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte ha anticipato l’esito della decisione.
La Consulta le ha dichiarate fondate sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza, ossia con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Il legislatore – si legge nella nota stampa – “una volta individuato, nella sua discrezionalità, il presupposto dell’IRES nel «reddito complessivo netto» (articolo 75, primo comma, Testo unico delle imposte sui redditi), non può rendere indeducibile un tributo come l’IMU sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito”.
Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, norma rimasta in vigore – viene sottolineato - per il solo 2012.
A seguire, viene evidenziato come i giudici costituzionali si siano posti il problema se estendere il giudizio di incostituzionalità, in via conseguenziale, alle successive disposizioni legislative che hanno via via riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi.
Sul punto, la Consulta ha concluso che non ne sussistano i presupposti: si tratta, infatti, di un “percorso graduale”, intrapreso dal legislatore in considerazione delle esigenze di equilibrio del bilancio, “virtuosamente sfociato” nella previsione della totale deducibilità dell’imposta a partire dal 2022.
Si resta in attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane.
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