Consulta. Legittima la parziale deducibilità IMU sugli immobili strumentali

Pubblicato il 05 luglio 2019

Sì della Consulta sulla legittimità della parziale deducibilità dalla base imponibile Ires o Irepf dell’IMU versata da imprese e professionisti sugli immobili strumentali.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 163 del 4 luglio 2019, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, primo periodo, del Dlgs n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in riferimento all’art. 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di Parma con ordinanza n. 182/2018 e a seguire con ordinanza n. 271/2018.

Secondo il rimettente - si legge nella sentenza - “la deducibilità al venti per cento di quanto versato a titolo di Imposta municipale propria dal reddito imponibile ai fini delle imposte erariali sui redditi violerebbe il principio di capacità contributiva, atteso che questi ultimi tributi finirebbero per gravare non sul reddito netto, quale indice di ricchezza effettivo, bensì su quello lordo, fittiziamente attribuito. Tale vulnus al principio di capacità contributiva non sarebbe ovviato dalla forfetizzazione del quantum deducibile, ingiustificata e arbitraria”.

Dunque, per i giudici di Parma, la parziale deducibilità contrasta con il principio di capacità contributiva, dal momento che l’imposizione grava sul reddito lordo, che comprende al suo interno una parte significativa di un costo che è sicuramente inerente all’attività d’impresa o professionale.

La Consulta, nell’esaminare i profili di ammissibilità della questione sollevata, ha proceduto con una puntuale ricognizione dei mutamenti che hanno interessato il comma 1, dell’art. 14 del Dlgs. n. 23 del 2011, il quale, appunto, disciplina il regime di deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Nello specifico, la Consulta evidenza come la norma abbia subito delle modifiche con riferimento al triennio 2012-2014 oggetto della questione di legittimità costituzionale.

In particolare, alla Ctp di Parma era stato sottoposto un contenzioso che riguardava appunto il triennio 2012-2014, che era stato contrassegnato da tre differenti aliquote di deducibilità, mentre l’ordinanza si limitava a censurare la sola deducibilità del 20%, valida solo per l’ultimo anno d’imposta e non per i precedenti in cui l’aliquota era differente.

La Corte Costituzionale ha, così, ravvisato che “le modifiche all’art. 14 del Dlgs. n. 23 del 2011 intervenute successivamente alla legge n. 147 del 2013 sono inapplicabili ratione temporis nel giudizio a quo”.

Ad avviso della Consulta, ciò è sufficiente a far ritenere inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 23 del 2011, in riferimento all’art. 53 Costituzione.

Ciò senza rinviare gli atti al giudice rimettente, come sarebbe accaduto se la nuova e più ampia deducibilità prevista dal legislatore fosse stata applicabile retroattivamente.

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